STATUTO
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Art. 1 – Denominazione e sede L’associazione sportiva già denominata “AMATORI NUOTO FARO S. ANNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA” assume la denominazione “AMATORI NUOTO FARO S. ANNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”, con sede in Acireale via San Carlo n. 19. Essa continua ad operare ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice civile, nonché dell’art. 90 della Legge 289/2002. Art. 2 – Scopo L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Essa ha per finalità la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica del nuoto di fondo, nonché attività subacquee, pallanuoto, canoa, surfing, pesca dilettantistica, ginnastica e fitness, e comunque ogni altra attività sportiva dilettantistica collegata con il mare. Tutte le attività sportive che saranno svolte dall’associazione devono intendersi quale mezzo di formazione psico – fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni attività agonistica ricreativa, o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle discipline ricomprese nel presente articolo. Inoltre, l’associazione potrà, con riferimento allo scopo sociale, organizzare iniziative, servizi, attività collaterali aventi natura culturale, sportiva, turistica e ricreativa atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci. Potrà inoltre organizzare, sempre in favore dei propri associati, nell’ambito della propria sede o di altre condotte in gestione, serate danzanti, conviviali, ricreative ed attività di promozione sociale ed umana, nonché di tutela dell’ambiente. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali l’associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica del nuoto di fondo nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, lo svolgimento ed il perfezionamento nella pratica sportiva del nuoto di fondo. L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie del C.S.A.IN. e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del C.S.A.IN. dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione od alla gestione delle società affiliate. L’associazione si impegna a garantire lo svolgimento dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il proprio rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali. Articolo 4 – Domanda di ammissione I soci dell’associazione si distinguono in: Soci fondatori: sono coloro i quali hanno costituito l’associazione. Soci ordinari: sono quelli che hanno sottoscritto l’iscrizione annuale e possono partecipare a tutte le attività dell’associazione. Soci temporanei: sono quelli che intendono aderire all’associazione per un periodo temporaneo e limitato, allo scopo di condividere una o più singole iniziative. ... Articolo 7 – Organi Gli organi sociali sono: • l’assemblea generale dei soci; • il presidente; • il consiglio direttivo. Art. 13 – Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall’assemblea fino ad un massimo di undici eletti dall’assemblea e nel proprio ambito nomina il presidente, il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo romane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con le quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione. Art. 17 - Il Presidente Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante per ogni evenienza. Articolo 18 – Il Vicepresidente Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. Articolo 19 – Il Segretario Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Articolo 21- Anno sociale L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.